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Sez. 3 - , Sentenza n. 28047 del 14/10/2021 (Rv. 662578 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Falsa attestazione del creditore sulla mancanza di dichiarazione da parte del terzo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662578-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

Nell'espropriazione forzata presso terzi, se il creditore attesta falsamente, ma per errore scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest'ultimo non compare all'udienza appositamente fissata dal giudice dell'esecuzione, il credito pignorato deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c.; al contrario, se la falsa attestazione riguardo alla mancata dichiarazione del terzo dipende da colpa o dolo del creditore, il credito pignorato non può ritenersi non contestato e l'assenza all'udienza del terzo - che può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, astretto all'obbligo di correttezza di cui all'art. 88 c.p.c., dichiari al giudice di avere ricevuto la dichiarazione negativa - non produce gli effetti della "ficta confessio" di cui all'art. 548 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)