Sez. 5 - , Ordinanza n. 33965 del 19/12/2019 (Rv. 656414 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI | Cessione di azienda - Credito IVA - Esclusione dalla cessione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI
In caso di cessione dell'azienda, il credito IVA relativo all'azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli artt. 2558, 2559 c. c. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria, della cessione del credito IVA a termini dell'art. 69, comma 1, r.d. n.1923/2440, in deroga al disposto di cui all'art. 2559 cod. civ. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il credito IVA sia stato escluso dalla cessione dell'azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano i presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)