Sez. 1, Ordinanza n. 25708 del 19/09/2025 (Rv. 676218-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Domicilio digitale - Indirizzo PEC del difensore utilizzabile - Re.G.Ind.E. - Necessità - Indirizzo INI-PEC - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
In materia di notificazioni al difensore, il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif.in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal Ministero della giustizia, sicché è nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel registro predetto, restando irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/1012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)