Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
Testo in vigore al
Art. 100 Plusvalenze e sopravvenienze imponibili
1. Concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze, compreso l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito.
2. Nei confronti delle societa' indicate dall'art. 2200 del codice civile si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze sono imponibili anche se distribuite ai soci prima del realizzo dei beni.
3. Concorrono altresi' a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio dell'impresa, comprese quelle derivanti da recupero a qualsiasi titolo di somme ammesse in detrazione in precedenti esercizi e quelle derivanti da sopravvenuta insussistenza di passivita'.
Art. 101 Minusvalenze detraibili
1. Agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, fermo restando il disposto dell'art. 99, esclusivamente le minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso, determinate secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103.
Art. 102 Valutazione delle materie prime e delle merci
1. La valutazione delle materie prime e delle merci e' fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.
2. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformita' al comma precedente puo' venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi.
3. Nel caso di diminuzione della quantita', si considera, che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento piu' vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.
Art. 103 Valutazione dei titoli
1. La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non puo' essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.
2. Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente.
3. Il contribuente ha tuttavia facolta' di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purche' ne abbia dato comunicazione scritta all'ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli gia' posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento piu' vicino alla data del realizzo. La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi.
4. Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, e' dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.
5. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti puo' venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi.
Art. 104 Tassazione facoltativa in base al bilancio
1. Le imprese commerciali non rientranti fra i soggetti tassabili in base al bilancio possono optare per la tassazione in base al bilancio dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. La comunicazione, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi.
2. Le imprese che si siano avvalse della facolta' prevista nel comma precedente devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio e del conto profitti e perdite.
3. La facolta' prevista dal primo comma compete anche alle societa' costituite all'estero aventi nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, a condizione che il bilancio, da allegare alla dichiarazione, sia pubblicato ai sensi dell'art. 2506 del codice civile e ponga in separata evidenza gli elementi necessari per la determinazione del reddito tassabile in Italia.
Sezione 3ª. Redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio
Art. 105 Norme applicabili
1. Le disposizioni di questa Sezione si applicano, in aggiunta a quelle delle Sezioni precedenti, per la determinazione del reddito netto dei soggetti tassabili in base al bilancio e di quelli che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 104.
Art. 106 Plusvalenze e sopravvenienze imponibili
1. Le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono realizzate, distribuite o iscritte in bilancio. Concorrono altresi' a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive comunque conseguite nell'esercizio.
2. Per i soggetti indicati all'art. 104 la disposizione del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni relativi all'impresa ed alle sopravvenienze conseguite nell'esercizio di essa.
Art. 107 Riserve occulte
1. I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergono dal bilancio.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche alle societa' indicate dall'art. 2200 del codice civile non tassabili in base al bilancio.
Art. 108 Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci
1. I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio, sono ammessi in detrazione.14
Art. 109 Svalutazioni, ammortamenti e spese
1. Non sono detraibili:
a) le minusvalenze derivanti da svalutazioni non registrate in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44;
b) gli ammortamenti non registrati in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione della lettera c) dell'art. 43;
c) le spese indicate alla lettera d) dell'art. 43 non risultanti dalla prescritta registrazione cronologica.
Art. 110 Interessi passivi
1. Gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito soggetto alla imposta e l'ammontare complessivo dei ricavi lordi.
Art. 111 Detrazioni dal reddito dichiarato dalle societa' cooperative
1. Sono detraibili dal reddito dichiarato:
a) le somme che, all'infuori del dividendo, le societa' cooperative di consumo ripartiscono tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata;
b) le somme erogate dalle societa' cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari gia' corrisposti sino al limite dei salari correnti.
Art. 112 Compensazione tra perdite ed utili di esercizi diversi
1. La perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio.
2. Per i soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 104, la disposizione del comma precedente si applica a condizione che si sia proceduto a tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui si e' verificata la perdita e vi si proceda anche negli anni per i quali e' consentita la compensazione.
Art. 113 Societa' italiane operanti per conto di societa' o ditte estere
1. Nel reddito dei soggetti, che esplicano la loro attivita' nel territorio dello Stato per conto di societa', ditte e associazioni estere, mediante la vendita e il collocamento di materie prime o di merci o mediante la fabbricazione di prodotti, sono computate anche le somme corrisposte alla societa', ditta o associazione estera, sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci o sotto forma di provvigioni, di compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili sempre che si tratti di pagamenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 128.
Sezione 4ª. Disposizioni varie
Art. 114 Affittanze agrarie
1. I redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, possono essere determinati, ove il contribuente ne abbia fatto richiesta nella dichiarazione, nella misura dei redditi agrari pertinenti ai fondi accertati catastalmente e rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a) dell'art. 135.
Art. 115 Redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni e' costituito dall'ammontare dei compensi delle attivita' svolte nell'anno dal soggetto, al netto delle spese inerenti all'esercizio delle attivita' stesse.
2. Si applicano, oltre alle norme della Sezione 1ª, l'ultimo comma dell'art. 97 per le indennita', dovute al personale ed i commi primo e secondo dell'art. 98.
Art. 116 Appalti, forniture e incarichi
1. I redditi provenienti da appalti, forniture, amministrazioni, incarichi giudiziari, curatele e simili che si prolungano oltre l'anno o l'esercizio si determinano sulla base della quota di ricavi e di spese proporzionalmente imputabile all'attivita' svolta, in ciascun periodo d'imposta, tenendo conto del rischio inerente al compimento della operazione.
Capo IV. Accertamento
Art. 117 Accertamento dei redditi
1. Per l'accertamento l'Amministrazione si avvale di tutti gli elementi e dati, indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio, idonei alla determinazione dei redditi.
2. Se il contribuente, oltre ad aver presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformita' alla disposizione del primo comma dell'art. 24, abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicita' della dichiarazione stessa, il reddito e' accertato mediante la determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono.
Art. 118 Accertamento dei redditi delle imprese commerciali
1. Il reddito dell'impresa commerciate e' determinato in base alla situazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e dati indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio.
2. Le imprese commerciali, escluse quelle indicate dall'art. 2083 del codice civile, debbono fornire la prova contraria all'accertamento dell'ufficio quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi degli articoli 39 e 42, che non hanno tenuto le scritture contabili obbligatorie o non le hanno tenute in conformita' alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile o ne hanno rifiutato l'esibizione.
3. Per l'accertamento dei redditi delle imprese commerciali che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 104 si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio.
Art. 119 Accertamento analitico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio
1. I redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze del bilancio e del conto profitti e perdite o del rendiconto.
2. L'Amministrazione finanziaria puo' controllare le voci del bilancio sulla scorta dei libri, scritture e documenti contabili e controllare le registrazioni contenute nelle scritture stesse in base agli elementi e dati concreti raccolti d'ufficio.
3. Quando risulta che sono indicate spese e perdite inesistenti o superiori a quelle effettive, che sono omesse o indicate in modo inesatto le entrate ovvero che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'ufficio procede anche induttivamente alla integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte.
Art. 120 Accertamento sintetico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, l'Amministrazione ha facolta' di determinare il reddito in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati comunque raccolti nei seguenti casi:
a) quando il soggetto non ha presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformita' alle disposizioni degli articoli 24, primo comma, 27 e 28, primo comma, lettera a);
b) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi degli articoli 39 e 42, che il soggetto non ha tenuto o ha rifiutato di esibire le scritture contabili obbligatorie ovvero che queste non sono state tenute in conformita' alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e del primo comma dell'art. 44 del presente testo unico;
c) quando i fatti indicati nel terzo comma del precedente articolo sono cosi' gravi o ripetuti da far ritenere inattendibile il bilancio.
2. L'imponibile determinato a norma di questo articolo non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34.