Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 26/02/1979 (Rv. 397501 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI VENDITA DI POLLAME.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI VENDITA DI POLLAME.*
La nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che il giudice puo porre a fondamento della decisione senza bisogno di prova (art 115, secondo comma, cod proc civ), non e soltanto quella universalmente conosciuta in senso assoluto, ma anche quella che presenti tali caratteristiche in senso relativo. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto rientrare nella nozione di comune esperienza quella secondo la quale e di minore pregio, ai fini commerciali, l'animale da cortile (tacchino) privo del peso normalmente idoneo per la piu conveniente utilizzazione dei suoi quarti). (Conf 1077/78, mass n 390438).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)