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Sez. 5, Sentenza n. 13825 del 08/11/2001 (Rv. 550086 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Controversia tributarie - Nozione - Domanda proposta contro l'amministrazione finanziaria per contestare la debenza di un'imposta o tassa - Foro erariale.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550086-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE

La causa promossa per contestare le debenza di un'imposta o tassa costituisce controversia tributaria anche quando sia stato evocato in giudizio, oltre all'Ente impositore, il soggetto indicato quale effettivo obbligato. Di conseguenza rientra per ragioni di materia, se non attenga a rapporti inclusi nelle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie, nella cognizione del Tribunale ai sensi dell'art. 9, secondo comma cod. proc. civ. Anche in tale ipotesi l'individuazione del tribunale territorialmente competente non si sottrae alle regole inderogabili di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e 6 R.D. 1611/1933, quando la domanda di annullamento dell'atto impositivo sia proposta nei confronti della Amministrazione finanziaria e va pertanto effettuata in base alla sede dell'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)