Sez. 1, Sentenza n. 562 del 22/01/1999 (Rv. 522511 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto - Conseguenze - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Necessità - Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale - Obbligatorietà.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
La competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale, rientrante nella competenza per valore di un giudice superiore, il giudice dell'opposizione deve rimettere al giudice superiore soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo invece quella relativa all'opposizione, salvo sospendere quest'ultima ove ne ricorrano i presupposti. A "fortiori" detto principio va applicato ove la pretesa creditrice dell'opponente rientri nella competenza funzionale del tribunale fallimentare ai sensi dell'art.24 della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)