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Sez. L, Sentenza n. 12249 del 15/11/1991 (Rv. 474650 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giustificato motivo - Obiettivo | Impossibilità totale della prestazione, sopravvenuta nella mora del giudizio promosso dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento - Intimazione del licenziamento per giustificato motivo - Effetti - Accertamento dell'illegittimità del primo licenziamento - Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - Esclusione - Risarcimento del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474650-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giustificato motivo - Obiettivo

L'art. 1463 cod. civ., in base al quale l'impossibilità sopravvenuta (totale) della prestazione - non imputabile a una delle parti a norma dell'art. 1256 cod. civ. - opera anche con riguardo al contratto di lavoro, in cui può tradursi nel licenziamento collettivo per riduzione del personale o in licenziamento per giustificato motivo, ove l'impossibilità derivi da ragioni attinenti all'attività imprenditoriale. Ne consegue che, qualora, nelle more del giudizio promosso dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento in precedenza intimatogli, sopravvenga siffatta impossibilità (nella specie, per avvenuta cessazione totale dell'attività aziendale), con l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo il giudice che accerti l'illegittimità del pregresso licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, atteso che il carattere autonomo della tutela cosiddetta risarcitoria, rispetto a quella ripristinatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)