Sez. 2, Sentenza n. 1134 del 24/02/1982 (Rv. 419013 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI MOBILI - DECENNALE (BUONA FEDE) - PRESUPPOSTI - DONAZIONE NON DI MODICO VALORE, NULLA PER DIFETTO DI FORMA - COSCIENZA DELLA CONCRETA OSSERVANZA E DEL RISPETTO DELL'INTERESSE E DELLA VOLONTÀ DEL DONANTE - BUONA FEDE DELL'ACCIPIENS - CONFIGURABILITÀ.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI MOBILI - DECENNALE (BUONA FEDE) - PRESUPPOSTI - DONAZIONE NON DI MODICO VALORE, NULLA PER DIFETTO DI FORMA - COSCIENZA DELLA CONCRETA OSSERVANZA E DEL RISPETTO DELL'INTERESSE E DELLA VOLONTÀ DEL DONANTE - BUONA FEDE DELL'ACCIPIENS - CONFIGURABILITÀ.*
La buona fede possessoria, che legittima ai sensi dello art. 1161 cod. civ. l'usucapione mobiliare abbreviata, è costituita non dall'ignoranza dell'altrui diritto, ma dall'ignoranza di arrecare danno all'altrui diritto, senza che al riguardo possa rilevare la conoscenza della validità (o Invalidità) formale dell'atto dispositivo. Pertanto, in presenza di una donazione non di modico valore, nulla perché effettuata senza l'atto pubblico ed accettata senza l'autorizzazione governativa, necessaria per l'accettazione di donazioni di eredità da parte di persone giuridiche, la buona fede dell'accipiens (nella specie parrocchia), sussiste ove risulti che il possesso sia ottenuto con la coscienza della concreta osservanza e del rispetto dell'interesse e della volontà del donante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 783, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)