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Sez. 1, Sentenza n. 13113 del 15/07/2004 (Rv. 574613 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Disciplina dell'istituto - Fondamento su regole sufficientemente accessibili, precise e prevedibili - Conseguenze - Compatibilità con i principi costituzionali e con la normativa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574613-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La disciplina dell'istituto dell'occupazione appropriativa, il quale aveva già una base legale nei principi generali dell'ordinamento e ha trovato previsione normativa prima (settoriale) con l'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 e poi con l'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (successivamente trasfuso nell'art. 55 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), risulta ormai basato su regole sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, ancorate a norme giuridiche che hanno superato il vaglio di costituzionalità ed hanno recepito (confermandoli) principi enucleati dalla costante giurisprudenza, con la conseguenza che l'istituto deve ritenersi compatibile con il principio sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La riconosciuta necessità che l'occupazione appropriativa sia comunque presidiata da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la previsione che al privato va riconosciuto un risarcimento ragionevole, l'esistenza di norme idonee ad assicurare una tutela effettiva in sede giudiziaria, consentono di ravvisare un giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprietà, prevista dalla normativa interna e dalla citata Convenzione europea, e gli interessi generali della collettività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)