diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4381 del 07/11/1997 Cc. (dep. 25/03/1998) Rv. 210816 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n.152 conv. in legge 12 luglio 1991, n.203 - Prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata - Attendibili dichiarazioni della persona offesa o danneggiata dal reato - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210816-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari, per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n.152 conv. in legge 12 luglio 1991, n.203 è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata, prova che ben può essere desunta dalle dichiarazioni della persona offesa o danneggiata dal reato quando queste siano attendibili, indipendentemente dalla sussistenza di riscontri esterni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)