Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 14/07/2004 (Rv. 574596 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Forma espressa - Necessità - Termine per la formulazione - Individuazione - Termine per lo scioglimento della riserva - Individuazione - Tardività dell'appello - Rilevabilità anche d'ufficio in appello o, ove non rilevata, in Cassazione - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
La riserva di appello relativa alle sentenze non definitive si può formulare in forma libera purché espressa, entro il termine per appellare o, sempre che questo non sia ancora scaduto, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa, e deve essere sciolta quando viene emanata la sentenza definitiva. L'inammissibilità dell'appello proposto, ove tardivo, può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice d'appello, o in mancanza, può essere rilevata in Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)