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Sez. L, Sentenza n. 16753 del 07/11/2003 (Rv. 567964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Processo del lavoro - "Causa petendi" - Mutamento - Modificazione degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa - Necessità - Variazione della qualificazione giuridica - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Nel processo del lavoro, è configurabile un mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello a norma dell'art. 437 cod. proc. civ., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica.(Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di un mutamento della "causa petendi" nell'atto di appello di una società con la quale questa aveva richiesto il riconoscimento che tra essa ed un proprio agente era intercorso un contratto di cessione di credito o di delegazione di pagamento a favore di una società terza alla quale corrispondeva gli emolumenti dell'agente, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio era stata dedotta l'esistenza di un accordo con l'agente relativo al pagamento in favore della società terza degli emolumenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)