diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2387 del 26/01/2000 Ud. (dep. 25/02/2000) Rv. 215644 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Dichiarazione di contumacia - Mancanza di motivazione - Integrazione da parte della Corte di cassazione ex art. 619 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215644-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

Ove l'ordinanza dichiarativa della contumacia non sia in alcun modo motivata in ordine all'impedimento dell'imputato e tuttavia tale mancanza non abbia alcuna influenza sul "decisum", la Corte di cassazione può integrare la parte argomentativa del provvedimento, ai sensi del primo comma dell'art. 619 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha osservato come un certificato medico che prescriveva "tre giorni di riposo e cure per colica renale" non fosse tale da integrare una "assoluta impossibilità di comparire", ma fosse addirittura concepito in termini da escludere un'evenienza di quel genere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)