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Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016 (Rv. 642932 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ | Condizioni - Comunanza di interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642932-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)