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Sez. 5, Sentenza n. 24058 del 12/11/2014 (Rv. 633382 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Impugnazione cumulativa - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di diniego di autotutela.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633382-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentita l'impugnazione cumulativa degli atti collegati da un rapporto di giuridica consequenzialità procedimentale, tale da configurare un nesso di successione tra atti presupposti, prodromici e susseguenti, mentre detta possibilità è da escludersi nel caso in cui l'atto impugnato - nella specie un diniego di autotutela - sia del tutto autonomo ed estraneo alla sequenza procedimentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)