Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. (dep. 15/02/2018) Rv. 273653 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Perizia - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (Fattispecie relativa alla richiesta di rinnovazione della perizia sulla capacità del testimone ex art. 196 cod. proc. pen., in cui la S.C. ha precisato che la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla predetta richiesta, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)