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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11431 del 30/04/2019 (Rv. 653944 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Contribuente assoggettato a procedura concorsuale - Istanza - Termine - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653944-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte, nell'ipotesi di fallimento del contribuente, il termine per la presentazione dell'istanza decorre dal momento dell'ammissione allo stato passivo del relativo credito, quale momento accertativo della sua effettiva debenza da parte della massa fallimentare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)