Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 400 Provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
1. In qualsiasi stato dell'istruzione sommaria il procuratore generale o il procuratore del Re, se ritiene applicabile alcuno dei provvedimenti indicati nell'articolo 301, fa richiesta al giudice istruttore perche' provveda a norma dell'articolo medesimo.
2. Il pretore provvede d'ufficio.
3. Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione.
4. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 401 Sanatoria delle nullita' verificatesi nel procedimento con istruzione sommaria
1. Le nullita' incorse nel procedimento con istruzione sommaria sono sanate, se non sono dedotte con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del giudice competente per il giudizio, nel termine di giorni cinque da quello della notificazione del decreto di citazione.85
Titolo quarto. Della riapertura dell'istruzione
Art. 402 Casi di riapertura
1. Chi e' stato prosciolto nell'istruzione puo' essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, purche' non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, quando sopravvengono nuove prove a suo carico.
2. Quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, chi fu in tal modo prosciolto ha diritto di chiedere, purche' non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, la riapertura dell'istruzione adducendo nuove prove a suo favore.
3. Sono considerate nuove prove le nuove deposizioni di testimoni, le ritrattazioni o le nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato, i nuovi accertamenti tecnici, gli atti o documenti che non hanno potuto essere sottoposti all'esame del giudice, e che integrano le prove gia' esaminate o forniscono nuovi mezzi per l'accertamento della verita'.
Art. 403 Domanda di riapertura
1. Il pubblico ministero promuove la riapertura dell'istruzione con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza di proscioglimento.
2. Il prosciolto domanda la riapertura dell'istruzione con istanza scritta al predetto giudice, indicando i motivi e proponendo le nuove prove.
3. Il pretore, nel caso contemplato nella prima parte dell'articolo precedente, puo' provvedere d'ufficio per i reati di sua competenza.
Art. 404 Procedimento conseguente alla riapertura
1. Il prosciolto e', per ogni effetto giuridico, di nuovo considerato come imputato dal momento in cui viene ordinata la riapertura dell'istruzione e, in caso di richiesta di riapertura da parte del pubblico ministero, dal momento della richiesta.
2. Prima di ordinare la riapertura il giudico puo' interrogare il prosciolto e, quando la riapertura e' richiesta dal pubblico ministero, puo' emettere mandato di cattura, se questo e' ammesso dalla legge, tutte le volte che il prosciolto si sia dato o sia per darsi alla fuga. Altrettanto puo' fare il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza.
3. Il giudice provvede con ordinanza, con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la domanda. L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la domanda, non pregiudica il diritto del pubblico ministero e del prosciolto di presentare un'ulteriore domanda fondata sopra nuovi elementi.
4. Riaperta l'istruzione, si applicano le norme ordinarie sull'istruzione formale, salvo che si tratti di procedimenti di competenza del pretore. L'imputato puo' essere rinviato al giudizio anche se l'istanza di riapertura e' stata proposta soltanto da lui.
Libro terzo. Del giudizio
Titolo primo. Degli atti preliminari al giudizio
Art. 405 Atti del presidente della corte d'assise
1. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise il cancelliere presenta al primo presidente della corte d'appello la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio, appena pervenuta. Il primo presidente, sentito il pubblico ministero, emette immediatamente decreto di convocazione della corte d'assise per ogni circolo nel quale e' necessaria, anche per un solo giudizio, quando vi sono imputati detenuti. Negli altri casi puo' fissare piu' giudizi per ogni sessione in ciascun circolo.
2. Il decreto di citazione per ciascun dibattimento e' emesso dal presidente della corte d'assise subito dopo quello di apertura della sessione; e' compilato in conformita' dell'articolo 407 ed e' notificato, a' termini dell'articolo 408, con la ordinanza di rinvio a giudizio, omessa la motivazione, o con la richiesta del pubblico ministero.
3. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quindici giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.
Art. 406 Citazione davanti al tribunale e al pretore
1. La citazione davanti al tribunale e' ordinata con decreto del presidente, senza ritardo, dopo pervenuta nella cancelleria la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio.
2. Il pretore emette d'ufficio il decreto di citazione.
3. L'udienza per il dibattimento, quando l'imputato e' detenuto, deve essere fissata al piu' presto e con precedenza assoluta su ogni altro giudizio relativo a imputati non detenuti.
4. Il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, fa iscrivere il giudizio nel ruolo delle udienze. Il pretore provvede d'ufficio.
Art. 407 Requisiti del decreto di citazione davanti al tribunale
1. Il decreto di citazione davanti al tribunale contiene:
1° le generalita' o le altre indicazioni atte a identificare l'imputato, e le generalita' delle altre parti;
2° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
3° la nomina del difensore, se l'imputato ne e' privo;
4° l'avvertimento che durante il termine per comparire i difensori delle parti hanno facolta' di prendere visione, nel luogo ove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti e ivi estrarne copia;
5° l'indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa;
6° la data e le sottoscrizioni del presidente e del cancelliere.
2. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a otto giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.
Art. 408 Notificazione del decreto di citazione davanti al tribunale
1. Il decreto di citazione, con la ordinanza di rinvio a giudizio, omessa la motivazione, o con la richiesta del pubblico ministero, e' notificato a tutte le parti private.
2. La parte civile e' citata a comparire anche nella qualita' di testimonio se e' informata dei fatti per i quali si procede. Sono altresi' citati come testimoni l'offeso dal reato, il querelante o il denunciante. Questa citazione non pregiudica il diritto di costituirsi parte civile.
Art. 409 Requisiti del decreto di citazione davanti al pretore
1. Nel decreto di citazione a giudizio emesso dal pretore secondo le forme prescritte nell'articolo 407 e' aggiunta l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione degli articoli di legge relativi. Il decreto deve altresi' contenere la nomina del difensore all'imputato, se ne e' privo, quando la legge ne prescrive l'assistenza. L'avvertimento di cui al numero 4° dell'articolo 407 deve essere diretto alla parte, quando la legge non richiede l'intervento del difensore.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 408.
3. Il pretore indica inoltre nel decreto di citazione i testimoni, tanto a carico quanto a discarico dell'imputato, che reputa utili per l'accertamento della verita'.
4. Il termine per comparire non puo' essere minore di giorni cinque, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.
Art. 410 Partecipazione ai difensori e loro facolta'
1. Il cancelliere nei giudizi davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello ed alla corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al pretore e per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo.
2. Durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salvo per le cose sequestrate la facolta' del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove fu stabilita la custodia.
Art. 411 Annullamento del decreto di citazione per nullita' precedenti
1. Se nel termine stabilito nell'articolo 401 sono state dedotte nullita' incorse nell'istruzione sommaria, il presidente o il pretore, qualora ne riconosca l'esistenza, pronuncia ordinanza con cui le dichiara e annulla il decreto di citazione. Il presidente ordina altresi' la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinche' gli atti nulli siano rinnovati o rettificati; il pretore provvede d'ufficio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 189.
Art. 412 Nullita' del decreto di citazione
1. Il decreto di citazione e' nullo se con esso non e' stata notificata la ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta del pubblico ministero avvero se, per inosservanza delle norme stabilite negli articoli precedenti, vi e' incertezza assoluta sulla persona dell'imputato, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l'imputazione, o sull'Autorita' da cui emanano gli atti, o davanti alla quale si deve comparire. E' nullo altresi' se sono state violate le disposizioni relative alla citazione delle persone indicate nell'articolo 408, al termine per comparire, alla nomina del difensore dell'imputato ovvero le disposizioni dell'articolo 410.
Art. 413 Riunione di giudizi
1. Il presidente o il pretore, prima del dibattimento, puo' ordinare anche d'ufficio, purche' giovi alla speditezza dei procedimenti, l'unione dei giudizi, se si tratta di procedimenti connessi, ovvero se, per lo stesso reato attribuito a piu' imputati, sono state pronunciate piu' sentenze di rinvio a giudizio o sono stati richiesti o emessi piu' decreti di citazione, e i procedimenti sono tutti in stato di essere definiti.67
2. L'unione dei giudizi puo' essere ordinata, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, in ogni altro caso in cui il presidente o il pretore ne riconosce la convenienza, quando non puo' derivarne notevole ritardo.
3. Il provvedimento e' dato con ordinanza.
Art. 414 Separazione di giudizi
1. Se l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a piu' imputati o piu' reati attribuiti a uno o piu' imputati, il giudice, sentite le parti, puo' ordinare la separazione di giudizi, se si manifesta la possibilita' di definire prontamente uno o piu' dei procedimenti riuniti.
Art. 415 Liste testimoniali
1. Le liste dei testimoni che il pubblico ministero e le parti private intendono far assumere sono, a pena di decadenza, presentate nella cancelleria in tempo sufficiente per le citazioni e almeno tre giorni prima del dibattimento.
2. Nei procedimenti davanti al pretore le parti private possono nondimeno, anche se non hanno proposto lista, presentare i loro testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facolta' di ammetterli o di escluderli.
3. Se i testimoni non sono stati esaminati nell'istruzione, i fatti e le circostanze, su cui e' chiesto l'esame, devono essere specificamente indicati nella lista, a pena d'inammissibilita'.
4. Il pubblico ministero e le parti private, nella rispettiva lista, possono chiedere la citazione dei testimoni assunti dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione con o senza giuramento e di quelli assunti per richiesta dell'Autorita' giudiziaria da ufficiali di polizia giudiziaria, ovvero chiedere solamente che sia data lettura nel dibattimento delle loro deposizioni.
Art. 416 Richiamo di documenti; citazione di periti e di consulenti tecnici
1. Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che gia' abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.
2. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Art. 417 Perizia nuova
1. Nel termine indicato nella prima parte dell'art. 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini in perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito e' ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.
2. Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, puo' nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinche' riferisca all'udienza nel modo sopraindicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinche' riferisca all'udienza.
3. I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.
4. Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, perche' esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 e, se le parti interessate sono piu', deve essere osservata, la disposizione del secondo capoverso dell'art. 323.
Art. 418 Esame di testimoni a futura memoria
1. Nelle circostanze prevedute dal primo capoverso dell'articolo 357, il presidente o il pretore puo' esaminare un testimonio anche prima dell'apertura del dibattimento, con le forme stabilite nell'articolo 454.
Art. 419 Anticipazione di spese
1. Le parti private non ammesse al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per le citazioni e per le indennita' all'interprete e ai testimoni, e le spese per le citazioni dei consulenti tecnici, da esse richieste.
Art. 420 Riduzione delle liste testimoniali
1. Il presidente o il pretore deve ridurre le liste sovrabbondanti ed eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.
2. Il provvedimento e' dato d'ufficio con decreto motivato, del quale il pubblico ministero e le parti private possono prendere cognizione in cancelleria.