Sez. 1, Sentenza n. 5512 del 08/05/1992 (Rv. 477176 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Restituzione al venditore da parte del compratore di merci acquistate e non ancora pagate - "Datio in solutum" - Mezzo anormale di pagamento ex art. 67 primo comma n. 2 legge fall. - Configurabilità .
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)