Sez. 5, Sentenza n. 6915 del 19/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218276 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di impossessamento di oggetti di valore archeologico rinvenuti a seguito di ricerche (art. 67 legge 1.6.1939 n. 1089) - Assoluzione - Provvedimento con il quale si ordina la restituzione delle cose alla Soprintendenza - Illegittimità - Fondamento.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
La legge 1 giugno 1939 n. 1089 non esclude, ed anzi espressamente prevede e consente che i beni culturali possano essere posseduti sia dai così detti soggetti di collaborazione (regioni, provincie, comuni, enti riconosciuti), sia da privati, nei cui confronti la autorità statale può emettere provvedimento di notifica, ovvero di esproprio, né porre, a carico dei privati stessi l'onere della dichiarazione di possesso o alcun altra incombenza; ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, assolvendo l'imputato dal reato di impossessamento di oggetti di interesse archeologico rinvenuti a seguito di ricerche, ordini la restituzione degli oggetti stessi alla Soprintendenza dei beni culturali, pur in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del competente organo statale.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 4, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 35, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)