Sez. 1, Sentenza n. 5378 del 19/06/1987 (Rv. 453971 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO RESO DAL GIUDICE STRANIERO IN TEMA DI ADOZIONE OD AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - LEGALIZZAZIONE DELLE FORME - NECESSITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO RESO DAL GIUDICE STRANIERO IN TEMA DI ADOZIONE OD AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - LEGALIZZAZIONE DELLE FORME - NECESSITÀ.*
La dichiarazione d'efficacia, da parte del tribunale per i minorenni, del provvedimento reso dal giudice straniero in tema d'adozione od affidamento preadottivo (art. 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184) postula che le firme del provvedimento medesimo siano legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, trattandosi di requisito indispensabile per il controllo dell'autenticità, il quale non può trovare equipollente nell'attestazione resa da detta autorità consolare circa la conformità del suo contenuto alla legislazione dello stato (art. 31 primo comma della citata legge del 1983).*
Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)