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Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la dilazione risulta nei modi indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 277 del libro I del Codice civile, sono soggette alla imposta di successione nella seguente misura:

  1. 1) fino a L. 10.000, lire 1,25 per cento;

  2. 2) da L. 10.001 a lire 25.000, lire 1,50 per cento;

  3. 3) da L. 25.001 a lire 50.000, lire 2 per cento;

  4. 4) da L. 50.001 a lire 100.000, lire 3 per cento;

  5. 5) da L. 100.001 a lire 250.000, lire 4 per cento;

  6. 6) da L. 250.001 a lire 500.000, lire 5 per cento;

  7. 7) da L. 500.001 a lire 1.000.000, lire 6 per cento;

  8. 8) da L. 1.000.001 a lire 5.000.000, lire 8 per cento;

  9. 9) da L. 5.000.001 a lire 10.000.000, lire 10 per cento;

  10. 10) da L. 10.000.001 in poi, lire 12 per cento.

2. La precedente disposizione si applica anche per le successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, qualora questi abbiano gia' ottenuto sentenza di condanna agli alimenti contro il genitore ai sensi dello stesso art. 277, ovvero abbiano conseguito con sentenza il riconoscimento dei diritti successori loro spettanti in qualita' di figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

3. Agli effetti della liquidazione dell'imposta, l'assegno vitalizio di cui all'art. 126 del Codice civile, libro delle successioni e donazioni, e' rappresentato dalla rendita annua massima prevista dallo stesso art. 126, calcolata in ragione del 5 per cento del valore della quota ivi richiamata, da assoggettarsi ad imposta a norma dell'art. 26 della legge tributaria sulle successioni approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270, salva revisione, con eventuale rimborso, sulla base dell'ammontare dell'assegno vitalizio effettivamente conseguito risultante da sentenza o da convenzione registrata.

4. La domanda di rimborso deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza e' divenuta definitiva o dalla data di registrazione della convenzione.

Art. 2

1. Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso art. 1, devono provocare, dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 3

1. L'istanza al Tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verita' della dichiarazione scritta di paternita' o di maturita'.

2. Il ricorso dev'essere notificato, nel termine fissato dal presidente del Tribunale, all'Amministrazione finanziaria con invito a presentare le eventuali deduzioni e richieste nei successivi sessanta giorni.

3. Scaduto quest'ultimo termine, il presidente o il giudice da lui designato provvede all'istruttoria dell'istanza senza formalita' di procedura, avvisandone preventivamente le parti perche' possano assistervi. Eseguita l'istruttoria ed assunta, anche d'ufficio, ogni altra informazione ritenuta opportuna, il presidente o il giudice riferisce in camera di consiglio al collegio, che decide con decreto.

4. Avverso il decreto e' ammesso reclamo alla Corte appello entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del provvedimento. La decisione della Corte non e' soggetta ad ulteriore gravame.

Art. 4

1. Il provvedimento che accoglie l'istanza vale soltanto ai fini del trattamento tributario.

Art. 5

1. Quando il valore imponibile dell'eredita' o della quota di eredita', o dei diritti menzionati dal citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma del penultimo comma dell'art. 1, non ecceda le lire cinquantamila, l'Amministrazione finanziaria puo' ammettere i detti figli indicati nell'art. 2 al trattamento tributario previsto nell'art. 1 senza l'osservanza della procedura stabilita nelle precedenti disposizioni.

Art. 6

1. In pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile o del procedimento di cui all'art. 3, la finanza riscuote l'imposta di successione nella misura stabilita fra estranei, salvo il rimborso della maggiore imposta che risultera' non dovuta a seguito della definizione del giudizio di riconoscimento o del procedimento di cui all'art. 3, sempre che ne sia fatta richiesta entro sei mesi dalla data in cui la sentenza o il decreto sia divenuto definitivo.

2. Ove tuttavia il valore imponibile dell'eredita', o della quota di eredita', o dei diritti menzionati nel citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, ecceda le lire 50.000 e' data facolta' al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interessato, di effettuare il pagamento provvisorio dell'imposta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1, quando la quota ereditaria non comprenda capitali liquidi sufficienti al pagamento della imposta nella misura stabilita fra estranei, ne' altrimenti risulti che l'erede sia in possesso di tali capitali disponibili.

Art. 7

1. I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dell'imposta di successione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155.

2. Parimenti non sono computabili per l'applicazione dei benefici previsti dall'allegato B, al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

Art. 9

1. La misura dell'imposta di successione e' ridotta di un quarto nelle trasmissioni che si verificano per successioni testamentarie dall'affiliante in favore dell'affiliato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI