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Sez. 5, Sentenza n. 1421 del 18/12/1967 Ud. (dep. 06/02/1968) Rv. 106711 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - PRECEDENTI PENALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106711-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - PRECEDENTI PENALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il giudice di merito, nell'Esercizio della facolta discrezionale relativa alla concessione delle attenuanti generiche, e tenuto soltanto a spiegare le ragioni dell'uso che egli abbia fatto di tale potere. E, quindi, adeguatamente motivata la sentenza che nega le dette attenuanti richiamandosi agli elementi indicati nell'art.133 cod.pen. e in particolare ai pessimi precedenti dell'imputato, poiche l'esistenza di precedenti penali, pur non potendo considerarsi, di per se, preclusiva delle circostanze attenuanti generiche, puo tuttavia, essere tenuta presente nella valutazione della personalita del colpevole. (V.106215, anno 1967, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)