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Sez. 5, Sentenza n. 3285 del 15/12/1999 Ud. (dep. 16/03/2000) Rv. 215591 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Decreto - Validità - Rilevanza delle ricerche - Completezza - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215591-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE

In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, "ex post", sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)