Sez. 1, Sentenza n. 172 del 18/01/1973 (Rv. 361953 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - SOSTITUZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - SOSTITUZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
La sostituzione del curatore fallimentare in corso di causa - come, in genere, il mutamento del soggetto che impersona un organo - e, in se, un fatto processualmente irrilevante. Tale mutamento, infatti, non modifica il centro di imputazione degli Atti e delle attivita processuali e non determina l'interruzione del processo ne, conseguentemente, l'insorgere di oneri al cui adempimento sia condizionato l'ulteriore regolare svolgimento del rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)