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Sez. 1, Sentenza n. 172 del 18/01/1973 (Rv. 361953 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - SOSTITUZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361953-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - SOSTITUZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*

La sostituzione del curatore fallimentare in corso di causa - come, in genere, il mutamento del soggetto che impersona un organo - e, in se, un fatto processualmente irrilevante. Tale mutamento, infatti, non modifica il centro di imputazione degli Atti e delle attivita processuali e non determina l'interruzione del processo ne, conseguentemente, l'insorgere di oneri al cui adempimento sia condizionato l'ulteriore regolare svolgimento del rapporto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)