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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facolta' di modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

2. Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.

Art. 2

1. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 151. - MANCINI