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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 257 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-24, depositata il 1988-03-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:257
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10519

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Edilizia e urbanistica
  • Opere previste
  • Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
  • Mancata fissazione da parte dell'autorità espropriante
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 11.
  • Cost., art. 42, secondo e terzo comma.
Leggi la massima
Secondo giurisprudenza costante, anche in mancanza di espressa indicazione di legge, la fissazione di termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori previsti nei piani edilizi, è regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 11 Legge 22 ottobre 1971, n. 865). - cfr. S.n. 355/1985.

Norme impugnate

  • art. 11 legge 22 ottobre 1971, n. 865

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983; Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del Comune di Bologna, della Cooperativa Edificatrice Comprensoriale A. Murri e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R. Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai fini della esecuzione delle opere previste nei piani di edilizia economica e popolare;
punto 2
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata infondata con sentenza 21 dicembre 1985, n. 355, sul rilievo che, sebbene la legge n. 865 del 1971 taccia in ordine alla fissazione dei termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori, "la giurisprudenza è del tutto costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze