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Sez. 2, Sentenza n. 3676 del 06/11/1968 (Rv. 336972 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336972-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA.*

Il travisamento dei fatti, attenendo al merito della controversia, puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita, soltanto se si risolva in errori di diritto o in violazione di legge, previste dall'art. 360 cod. proc.civ., e non anche quando si esaurisca nell'ambito dell'apprezzamento, senza porre in essere, quanto meno, una motivazione contraddittoria o insufficiente. (Cfr. 186-65 2231-64 1969-64 1496-64 821-64). Conforme alle sentenze n.1299-68, massima n.332868, 448-66, massima 320896.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)