Sez. 2, Sentenza n. 3676 del 06/11/1968 (Rv. 336972 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA.*
Il travisamento dei fatti, attenendo al merito della controversia, puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita, soltanto se si risolva in errori di diritto o in violazione di legge, previste dall'art. 360 cod. proc.civ., e non anche quando si esaurisca nell'ambito dell'apprezzamento, senza porre in essere, quanto meno, una motivazione contraddittoria o insufficiente. (Cfr. 186-65 2231-64 1969-64 1496-64 821-64). Conforme alle sentenze n.1299-68, massima n.332868, 448-66, massima 320896.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)