Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 20/06/2006 (Rv. 592292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Condizioni - Difetto di "legitimatio ad causam" - Inclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod.proc.civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)