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Sez. 1, Sentenza n. 1068 del 18/05/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154522 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI ABNORMI - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DICHIARATA DAL GIUDICE "A QUO" - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154522-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI ABNORMI - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DICHIARATA DAL GIUDICE "A QUO" - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi in cui sia dedotto, quale motivo di impugnazione, l'abnormità del provvedimento, il giudice "a quo" non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve trasmettere gli Atti alla Corte di Cassazione. (Conf mass n 143923).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)