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Sez. 2, Sentenza n. 5677 del 10/06/1994 (Rv. 487018 - 01)

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere | Vizi della cosa - Riconoscimento da parte dell'appaltatore - Conseguenze - Nascita di autonome obbligazioni per l'appaltatore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487018-01

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere

Il riconoscimento che l'appaltatore faccia dei vizi della cosa oltre ad implicare l'accettazione delle proteste e rinuncia a far valere l'esonero dalla garanzia previsto dall'art. 1667 cod. civ., dà origine ad un nuovo rapporto fonte di autonome obbligazioni per l'appaltatore, senza che possa venire in considerazione l'obbligazione di un nuovo corrispettivo per il committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)