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Sez. 6, Sentenza n. 14703 del 11/07/1989 Ud. (dep. 30/10/1989) Rv. 182396 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - ESISTENZA DEL PREGIUDIZIO - NECESSITÀ - DINIEGO DELLA RIMESSIONE IN LIBERTÀ - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPUTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182396-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - ESISTENZA DEL PREGIUDIZIO - NECESSITÀ - DINIEGO DELLA RIMESSIONE IN LIBERTÀ - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPUTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

Sussiste l'interesse ad impugnare, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., tutte le volte che si intenda evitare un pregiudizio, anche morale, alla sfera dei diritti soggettivi dell'impugnante. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione, per difetto di interesse, avverso il diniego della rimessione in libertà, qualora il giudice di primo grado, prima ancora di quello dell'appello, abbia accertato, con sentenza irrevocabile perché non appellata nel punto, la responsabilità dell'impugnante per il reato contestato. La definitività, infatti, dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà che presuppone la custodia cautelare, disposta nell'ambito istruttorio e cognitivo, prima ed in vista della stessa definitività dell'accertamento. (V mass n 154460).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)