Sez. 2, Ordinanza n. 1887 del 11/08/1976 Cc. (dep. 25/08/1976) Rv. 134258 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO POSITIVO - NECESSITA DELLA IDENTITA DEGLI IMPUTATI - ESCLUSIONE - NECESSITA DELLA PENDENZA DEI PROCEDIMENTI NELLA STESSA FASE PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO POSITIVO - NECESSITA DELLA IDENTITA DEGLI IMPUTATI - ESCLUSIONE - NECESSITA DELLA PENDENZA DEI PROCEDIMENTI NELLA STESSA FASE PROCESSUALE - ESCLUSIONE.*
La identita degli imputati non interessa agli effetti della applicabilita delle norme sui conflitti di Competenza, che e determinata, in relazione alle finalita dell'istituto, unicamente dalla identita del reato oggettivamente considerato. Neppure ha rilievo il fatto che i procedimenti, aventi ad oggetto lo stesso reato, oltre ad essere pendenti davanti a giudici diversi, si trovino anche in una fase processuale distinta. La diversita di fase comporta solo la opportuna utilizzazione, da parte del giudice designato dalla suprema Corte, dei meccanismi di sospensione e di rinvio, al fine di addivenire, quando la particolarita del caso lo richieda, alla trattazione unitaria dei procedimenti. (nella specie, e stata ritenuta la sussistenza di un conflitto positivo di Competenza in relazione a due procedimenti, pendenti, anche se in fase diversa, davanti a due diversi giudici, essendo unico il reato contestato (banda armata), benche gli imputati fossero solo in parte coincidenti nelle due procedure pendenti).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 52, Cod. Proc. Pen. art. 53, Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)