Sez. 2, Sentenza n. 711 del 05/03/1968 (Rv. 331939 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - APERTURA DI FINESTRE SU CORTILE COMUNE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE DALL'ALTRUI FONDO DI PROPRIETA ESCLUSIVA- NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - APERTURA DI FINESTRE SU CORTILE COMUNE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE DALL'ALTRUI FONDO DI PROPRIETA ESCLUSIVA- NECESSITA.*
Se le norme sulle distanze legali vanno di regola osservate tra condomini, tuttavia nell'ipotesi di cortile comune, su cui insistano costruzioni, l'apertura in esso di finestre costituisce uso normale della cosa comune, conforme alla sua destinazione. Senonche, quando il proprietario esclusivo di un appartamento apre una finestra su un cortile comune, e pur sempre necessario che la veduta si eserciti a distanza legale dall'altrui fondo di proprieta esclusiva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 905 cod.civ. va messa in relazione con quella dell'art. 873 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)