Sez. 4, Sentenza n. 2323 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157931 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il Sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza assolutoria per insufficienza di prove non può giungere allo esame della fondatezza del dubbio, perché ciò implicherebbe una valutazione critica delle prove precluse in Sede di legittimità, ma deve limitarsi a controllare la motivazione sulle ragioni del dubbio manifestato dal giudice di merito, esaminare, cioè, se il giudice di merito abbia espresso il suo convincimento con motivazione immune da errori e pervenire all'annullamento della sentenza soltanto quando dalle premesse di fatto, risulti che il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato non poteva in alcun modo sussistere. (sui limiti della censurabilità in Cassazione della sentenza di proscioglimento per insufficienza di prova. (V mass n 145460; (V mass n 146534; (V mass n 143434; (V mass n 141270; (V mass n 139753; (V mass n 138144; (V mass n 138171; (V mass n 138281; (V mass n 138604; (V mass n 138987; (V mass n 137810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)