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Sez. 6, Ordinanza n. 176 del 24/01/1970 Cc. (dep. 16/03/1970) Rv. 114244 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - APPLICAZIONE PROVVISORIA - STATUIZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114244-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - APPLICAZIONE PROVVISORIA - STATUIZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di pena accessoria una statuizione espressa da parte del giudice in fase di cognizione e prevista dalla legge soltanto quando si voglia far luogo all'applicazione della pena accessoria prima che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile (cosiddetti casi di applicazione provvisoria di cui agli artt 140 cod pen, 301, 400, 485 e 486 cod proc pen) e quando il giudice intenda escludere l'applicazione della pena accessoria che normalmente conseguirebbe alla condanna nei casi eccezionali in cui tale facolta di esclusione gli e attribuita dalla stessa legge (art 32 comma terzo cod pen). la Competenza del giudice di cognizione deve riconoscersi altresi nel caso in cui l'assoggettamento del condannato alla pena accessoria ovvero la Determinazione delle modalita di quest'ultima richiedono la esplicazione di un potere discrezionale (art 36 comma secondo cod pen). fuori di tali ipotesi il concetto informatore del sistema (art 20 cod pen) e che l'assoggettamento del condannato alla pena accessoria non postula una preventiva declaratoria giurisdizionale, ne in fase di cognizione, ne in fase di esecuzione, anche se, ovviamente, una tale declaratoria preventiva non possa ritenersi vietata, con la conseguenza che, derivando la pena accessoria direttamente dalla legge, essa deve essere soltanto attuata e, percio, spetta al PM o al pretore, a norma dell'art 587 cod proc pen, di avviare l'esecuzione della pena accessoria che per legge consegue alla sentenza di condanna, previa la individuazione della pena stessa da parte dei predetti organi.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Cod. Proc. Pen. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 400, Cod. Pen. art. 36, Cod. Pen. art. 140 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 485, Cod. Proc. Pen. art. 486, Cod. Proc. Pen. art. 587 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)