Sez. 3, Sentenza n. 15030 del 06/06/2008 (Rv. 603567 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Situazione legittimante l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. - Deduzione quale situazione legittimante ugualmente l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. - Impossibilità - Ragioni - Carenza di interesse del terzo all'osservanza del "quomodo" del processo esecutivo - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di esecuzioni forzate, il terzo che si pretende legittimato all'opposizione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato o relativa al diritto che l'esecuzione è diretta a realizzare, a suo dire prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per cui, non avendo interesse all'osservanza del "quomodo" del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento, non è ammesso a far valere la situazione legittimante l'opposizione di terzo ai sensi del cit. art. 619 cod. proc. civ. - sia che proponga tale opposizione ai sensi dello stesso art. 619 cod. proc. civ., sia che non la proponga - anche per dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)