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Sez. 1, Sentenza n. 2388 del 01/02/2011 (Rv. 617284 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale - Configurabilità - Riconoscimento di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") - Ammissibilità - Condizioni - Giudizio presupposto - Controversia di lavoro o previdenziale - Spettanza automatica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617284-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio sempre presente ed uguale, mentre l'attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore; pertanto, nel caso di processo presupposto consistente in controversia di lavoro o previdenziale, per la quale il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale "bonus", la critica della relativa pronuncia non può fondarsi sulla mancata motivazione di detta decisione negativa, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, circa la ricorrenza di un pregiudizio maggiore, non potendo questo essere riconosciuto in via automatica "ratione materiae".

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)