Sez. 3 - , Ordinanza n. 12957 del 11/05/2023 (Rv. 667580 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Titolo abilitante alla locazione - Assegnazione - Necessità - Per “facta concludentia” - Esclusione - Forma scritta “ad sustantiam” - Necessità - Fondamento. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA - In genere.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.
Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)