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Sez. 1, Sentenza n. 23705 del 21/12/2004 (Rv. 578889 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Successione di sistemi sanzionatori nel tempo - Continuità - Identità di fattispecie sanzionatoria e di sanzioni comminate - Punizione di un fatto consumato nel vigore del testo normativo previgente in base al testo normativo successivo - Violazione del principio di legalità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa ad infrazione prevista dalla disciplina per la vigilanza degli istituti di credito.
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578889-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, nell'ipotesi di continuità tra due sistemi normativi succedutisi nel tempo, sia con riguardo alle fattispecie sanzionatorie che alla tipologia ed alla misura delle sanzioni previste, l'irrogazione delle sanzioni in forza di una legge successiva, rispetto a quella applicabile <ratione temporis>, a cui il provvedimento sanzionatorio abbia fatto esplicito riferimento, non costituisce, dal punto di vista sostanziale, una violazione del principio generale di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione, recepito dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e secondo il quale <<nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione>>. Infatti, detto principio è rispettato quando sia verificabile, in concreto, la sostanziale identità, <in parte qua>, fra le leggi succedutesi nel tempo in ordine alla identità sia delle fattispecie applicabili sia delle sanzioni comminate per la loro violazione (Fattispecie relativa ad infrazione prevista dalla disciplina per la vigilanza degli istituti di credito, a cui erano applicabili, <ratione temporis>, gli artt. 20 e 22 del D. Lgs. n. 481 del 1992 e a cui erano stati, invece, applicati gli artt. 51 e 53 D. Lgs. n. 385 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 481 art. 20, Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 481 art. 22, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 51, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)