Sez. 5, Sentenza n. 5664 del 24/11/1999 Cc. (dep. 16/02/2000) Rv. 216240 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Estinzione della misura a causa dell' invalidità di successivi provvedimenti - Deducibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI
Il giudizio di riesame è preordinato a verificare soltanto i presupposti legittimanti l'avvenuta adozione della misura cautelare, mentre restano esclusi quelli riguardanti la sua persistenza. Ne consegue che con l'istanza di riesame non è consentito dedurre l'eventuale successiva perdita di efficacia della misura a causa della invalidità di successivi provvedimenti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse consentito in sede di riesame dedurre la nullità dell'interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen. quale causa di caducazione del provvedimento cautelare, trattandosi di circostanze che possono essere oggetto di separato e diverso procedimento, la cui decisione è soggetta all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)