Sez. 2, Sentenza n. 1017 del 20/03/1976 (Rv. 379666 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - DI RISPOSTA - ATTO NON SOTTOSCRITTO DAL CONVENUTO DEPOSITATO DOPO LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE - COMPARSA DI RISPOSTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA - MEMORIA DIFENSIVA - DICHIARAZIONI DEL DIFENSORE - NATURA CONFESSORIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - DI RISPOSTA - ATTO NON SOTTOSCRITTO DAL CONVENUTO DEPOSITATO DOPO LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE - COMPARSA DI RISPOSTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NATURA - MEMORIA DIFENSIVA - DICHIARAZIONI DEL DIFENSORE - NATURA CONFESSORIA - ESCLUSIONE.*
Non puo considerarsi come comparsa di risposta un atto scritto a difesa del convenuto, non sottoscritto dallo stesso e depositato a notevole distanza di tempo dalla prima udienza di trattazione, nella quale il giudice istruttore abbia fatto verbalizzare alcune contestazioni del procuratore del convenuto medesimo, concernenti il merito della lite. Tale atto puo considerarsi come memoria difensiva e non puo contenere alcuna confessione, ma solo dichiarazioni del procuratore ad litem, aventi valore meramente indiziario, giacche il detto procuratore non ha il potere di disposizione del diritto controverso, e percio le sue dichiarazioni non hanno valore confessorio. (V 2617/74, mass n 371065).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)