Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 16/04/1997 (Rv. 503704 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Concessionario di opera pubblica - Responsabilità per danni derivanti dal cattivo funzionamento dell'opera - Limiti - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Danni derivanti da omessa esecuzione di opere di straordinaria manutenzione - Responsabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ed eseguire tutti lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per i danni derivati ad un privato dal cattivo funzionamento del sistema fognario e aveva affermato la responsabilità del Comune di Bitonto, proprietario di quel tratto di fogna, avendo accertato che i danni lamentati derivavano dall'omessa esecuzione di un'opera di straordinaria manutenzione alla cui esecuzione il concessionario, per convenzione, non era tenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)