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Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 16/04/1997 (Rv. 503704 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Concessionario di opera pubblica - Responsabilità per danni derivanti dal cattivo funzionamento dell'opera - Limiti - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Danni derivanti da omessa esecuzione di opere di straordinaria manutenzione - Responsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503704-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE

Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ed eseguire tutti lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per i danni derivati ad un privato dal cattivo funzionamento del sistema fognario e aveva affermato la responsabilità del Comune di Bitonto, proprietario di quel tratto di fogna, avendo accertato che i danni lamentati derivavano dall'omessa esecuzione di un'opera di straordinaria manutenzione alla cui esecuzione il concessionario, per convenzione, non era tenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)