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Sez. L, Sentenza n. 8077 del 07/04/2014 (Rv. 630459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 30 del c.c.n.l. per il personale della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali del 10 aprile 1996 - Previsione di indennità supplementare in caso di licenziamento illegittimo - Ostacolo alla reintegrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

La tutela risarcitoria prevista dall'art. 30 del c.c.n.l. per il personale della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali del 10 aprile 1996, nel testo confermato dall'art. 18 del c.c.n.l. del 23 dicembre 1999, che dispone (così come l'analoga norma di cui all'art. 13 del c.c.n.l. del 12 febbraio 2002) un'indennità supplementare a carico dell'amministrazione, all'esito delle procedure di conciliazione e arbitrato che accertino l'illegittimità del licenziamento del dirigente, non osta ad accordare a quest'ultimo la tutela reintegratoria in sede giudiziale, anche alla luce del disposto di cui all'art. 11 del c.c.n.l. del 22 febbraio 2010, che tale tutela espressamente contempla, e considerato che le disposizioni risarcitorie sono dettate per dare contenuto alle statuizioni degli organismi di conciliazione chiamati a pronunciarsi sul licenziamento del dirigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51, Contr. Coll. 10/04/1996 art. 30, Contr. Coll. 23/12/1999 art. 18, Contr. Coll. 12/02/2002 art. 13, Contr. Coll. 22/02/2010 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)