Sez. U, Sentenza n. 1084 del 13/02/1984 (Rv. 433240 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI - VALUTABILITÀ IN SEDE D'INDAGINE SULLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI - VALUTABILITÀ IN SEDE D'INDAGINE SULLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI.*
Nei contratti collettivi di lavoro, il comportamento dei rappresentanti sindacali, anche posteriore alla conclusione dei contratti medesimi, è riferibile ad una delle parti, e, quindi, è valutabile in Sede d'indagine sulla comune intenzione dei contraenti, secondo il criterio ermeneutico fissato dall'art. 1362 secondo comma cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)