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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021 (Rv. 661765 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Notificazione all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Presupposti - Assunzione della difesa giudiziale dell'Agenzia delle entrate - Mancanza - Conseguenze - Nullità della notificazione e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661765-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)