Sez. 6, Sentenza n. 2183 del 16/11/1983 Cc. (dep. 12/12/1983) Rv. 161687 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FALSA DENUNCIA DI REATO SUCCESSIVAMENTE DIVENUTO PERSEGUIBILE A QUERELA - SIMULAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FALSA DENUNCIA DI REATO SUCCESSIVAMENTE DIVENUTO PERSEGUIBILE A QUERELA - SIMULAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
La possibilità di iniziare procedimento penale per simulazione di reato viene meno allorché il reato falsamente denunciato sia perseguibile a querela e questa non sia stata presentata; detto "sbarramento" non sussiste quando il reato falsamente denunziato, in origine perseguibile di ufficio, solo successivamente per innovazione legislativa diventi perseguibile a querela. Infatti, per stabilire se sussista o no il reato di cui all'art. 367 cod. pen. occorre aver riguardo al momento della presentazione della denuncia, che costituisce il momento di consumazione di tale reato. (V Cass sesta sez 11 maggio 1982, jannozzi).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)