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Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 12/02/1987 (Rv. 450959 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - INDEBITA PERCEZIONE - RIPETIZIONE - INTERESSI SULLE SOMME PAGATE - DECORRENZA - DOMANDA DI RIMBORSO.*
Stato
decisa il 1987-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450959-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - INDEBITA PERCEZIONE - RIPETIZIONE - INTERESSI SULLE SOMME PAGATE - DECORRENZA - DOMANDA DI RIMBORSO.*

Con riguardo agli interessi, che l'amministrazione finanziaria, salvo il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., deve al contribuente in Sede di ripetizione di somme indebitamente percette per diritti di visita sanitaria su merci importate, a seguito della sopravvenuta caducazione del relativo potere impositivo (sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1977), la decorrenza va fissata, in Mancanza di una normativa speciale, alla stregua dei principi generali posti dall'art. 2033 cod. civ. in tema di "condictio indebiti", e, pertanto, a partire dal giorno della domanda di rimborso, non da quello anteriore del pagamento indebito, per effetto della buona fede della "accipiens" discendente dalla debenza del tributo in base alla normativa in vigore alla data della sua riscossione. (Conf 635/87, mass n 450352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)