Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Ud. (dep. 03/06/2020) Rv. 279418 - 07
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Gruppi consiliari regionali – Regolamenti interni dei singoli gruppi partitici – Contenuto – Rilevanza ai fini della configurabilità di cause di esclusione della colpevolezza – Errore – Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, l'errore dei consiglieri circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro, asseritamente indotto da regolamenti interni dei singoli gruppi che consentano il rimborso per una vasta tipologia di spese, con causale generica ed in assenza di un effettivo controllo, si risolve in un errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l'elemento soggettivo del reato. (Fattispecie in cui i regolamenti interni avevano un contenuto equivoco, rispetto al quale i consiglieri non avevano sollecitato alcun chiarimento in ordine alle spese consentite, confidando in un sistema di rimborsi sostanzialmente automatici, disposti in assenza di un effettivo controllo, solo formalmente svolto da personale amministrativo non indipendente e privo di effettivi ed autonomi poteri di verifica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 10/11/1972 num. 12 art. 4, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)